lunedì 23 aprile 2012

Giurisprudenza sul tema “Mediazione e Mandato”


Riportiamo un interessante approfondimento dell'avvocato Massimo Chimienti pubblicato su condivisioneimmobiliare.it
  
Il rapporto che lega il venditore e l’acquirente all’agente immobiliare, viene definito indistintamente incarico a mediare o “mandato” e ciò, non è corretto. La differenza tra i due istituti dal punto di vista giuridico è fondamentale in quanto, a seconda della qualificazione che viene data, muta la disciplina applicabile.
Infatti, l’articolo 1754 afferma che “È mediatore colui che mette in relazione due o più parti per la conclusione di un affare senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanzaQuindi, carattere essenziale della figura del mediatore è la sua imparzialità, intesa come assenza di ogni vincolo di mandato, di prestazione d’opera, di preposizione institoria e di qualsiasi altro rapporto, che renda riferibile al “dominus” l’attività dell’intermediario. Il mediatore può, non deve, porre in essere tutte quelle attività necessarie all’adempimento dell’incarico ricevuto. Il mandato, al contrario, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1703 c.c. è il contratto col quale una parte si obbliga a compiere uno o più atti per conto di un’altra”. Il mandatario, è obbligato per contratto ad eseguire una o più attività per conto del mandante, “con la diligenza del padre di famiglia” (art. 1710 c.c.), rendendo il conto del suo operato (art.1713 c.c.).
Sotto il profilo della responsabilità:
-Secondo un recente orientamento giurisprudenziale, la responsabilità del mediatore ha natura extracontrattuale e viene definita da “contatto sociale”, che si concretizza ogniqualvolta il fatto illecito sia posto in essere da un soggetto che, onde poter esercitare una determinata professione, deve possedere requisiti formali ed abilitativi, come nel caso del mediatore per il quale prevista l’iscrizione ad un apposito ruolo, e deve esercitare la propria attività a favore di quanti, utenti-consumatori, fanno particolare affidamento nella stessa per le sue caratteristiche;
- quella del mandatario ha natura contrattuale.
Con riferimento al diritto al compenso: 
-il mediatore ai sensi dell’art. 1759 c.c. avrà diritto alla provvigione ogniqualvolta il consenso delle parti si concretizza per effetto del suo intervento; il diritto al compenso è, pertanto, legato alla conclusione dell’affare che, secondo una costante giurisprudenza, si verifica quando tra le parti si sia costituito un vincolo giuridico, che consenta a ciascuna di esse di agire nei confronti dell’altra, inadempiente, per ottenere una sentenza che produca gli stessi effetti del contratto non concluso;
- il mandatario ha diritto alle sue spettanze, a prescindere dalla conclusione o meno dell’affare, per il sol fatto di aver esaurito il proprio compito osservando le disposizioni ricevute.
Appare evidente la differenza che intercorra tra i due istituti accanto ai quali, tuttavia, nella pratica se n’è formato un altro, ossia, quella della c.d. mediazione atipica”, che ricorre in tutte le ipotesi, in cui il mediatore riceva un espresso incarico da una (mediazione atipica unilaterale) o da ambedue le parti (mediazione atipica bilaterale) per promuovere la conclusione di un affare, alle condizioni preventivamente stabilite.
In tale ipotesi, il rapporto che lega la parte al mediatore è regolato, non dalle norme sulla mediazione, bensì, da quelle del mandato per cui il pagamento della provvigione sarà dovuta a prescindere dalla conclusione dell’affare, se concorrono due presupposti:
- il contratto, non deve perdere la funzione tipica della mediazione, che è quella di mettere in relazione due o più parti per la conclusione di un affare;
- le parti abbiano previsto e definitivo espressamente, nell’incarico conferito al mediatore, le condizioni ricorrendo le quali sorge il diritto alla provvigione
Avv. Massimo Chimienti del Foro di Bari.
Per info visitare il sito www.studioavvocatichimienti.com

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