La cambiale può contenere una clausola con la quale si dichiara la costituzione di una ipoteca a garanzia del pagamento del titolo. E’ la c.d. cambiale ipotecaria (di cui all’art. 2831 Codice Civile): in questo caso il trasferimento del titolo a mezzo di girata comporta anche la trasmissione dell’ipoteca. La cancellazione dell’ipoteca cambiaria avviene, ai sensi dell’art. 2882 del Codice Civile, dietro presentazione del consenso del creditore ipotecario, consenso che deve essere rilasciato con le forme previste dagli art. 2821, 2835 e 2837 c.c., cioè con le stesse forme previste per l’iscrizione dell’ipoteca (mediante atto pubblico, oppure mediante scrittura privata autenticata o accertata giudizialmente); il principio per cui l’ipoteca a garanzia dei crediti cambiari si trasmette ai successivi possessori del titolo con la girata, non implica deroga ai principi fondamentali sull’autenticità dell’atto di consenso alla cancellazione. L’art. 2887 c.c. prevede, inoltre, che per ottenere la cancellazione dell’ipoteca cambiaria occorre presentare , oltre all’atto di consenso, il titolo di credito (cambiale).
Se, però, il creditore non è reperibile o si dichiari indisponibile a sottoscrivere l’atto notarile di assenso? Allora non resterà che rivolgersi all’Autorità Giudiziaria la quale, accertato il regolare e completo pagamento del debito, che andrà ampiamente dimostrato, potrà disporre che l’ipoteca venga cancellata; in questo caso il provvedimento del Giudice sostituisce l’atto contenente l’assenso del creditore ed il conservatore deve eseguire la cancellazione dietro presentazione del solo provvedimento giudiziale divenuto definitivo (sentenza passata in giudicato, non impugnabilità o reclamabilità per altri provvedimenti).
Se, però, il creditore non è reperibile o si dichiari indisponibile a sottoscrivere l’atto notarile di assenso? Allora non resterà che rivolgersi all’Autorità Giudiziaria la quale, accertato il regolare e completo pagamento del debito, che andrà ampiamente dimostrato, potrà disporre che l’ipoteca venga cancellata; in questo caso il provvedimento del Giudice sostituisce l’atto contenente l’assenso del creditore ed il conservatore deve eseguire la cancellazione dietro presentazione del solo provvedimento giudiziale divenuto definitivo (sentenza passata in giudicato, non impugnabilità o reclamabilità per altri provvedimenti).
Avv. Massimo Chimienti
http://www.studioavvocatichimienti.com
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