Sebbene il ruolo degli agenti immobiliari sia stato cancellato dalle camere di commercio, non tutti possono presentarsi come mediatori per la compravendita di un immobile. lo ha stabilito la corte di cassazione, che ha respinto le istanze di un geometra che chiedeva la provvigione abusivamente.
A divulgare la sentenza della cassazione è stato Luciano Passuti, presidente nazionale onorario della federazione italiana agenti immobiliari professionali (fiaip), che ha così commentato: "il governo ha sì abolito il ruolo dei mediatori immobiliari ma non ha abrogato la legge. pertanto rimangono in vigore le prescrizioni previste per svolgere l’attività". Dalla sentenza si evince come l’abolizione del ruolo non abbia fatto decadere di per sé l’abusivismo, come se ognuno fosse libero di improvvisarsi agente immobiliare. Al contrario restano intatti tutti gli obblighi che la legge impone a chi intenda intraprendere questa professione.
L’intermediazione immobiliare resta quindi soggetta alla dichiarazione di inizio attività, da presentare alla camera di commercio competente per territorio, corredata delle autocertificazioni e delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti prescritti. La camera di commercio verifica il possesso dei requisiti di cui la legge 39/1989 e iscrive i relativi dati nel registro delle imprese, se l’attività è svolta in forma di impresa, oppure nel repertorio delle notizie economiche e amministrative (rea)
Per la cassazione ciò comporta che in assenza di abrogazione della legge che impone l’iscrizione al ruolo delle camere di commercio per chi esercita attività di intermediazione immobiliare, hanno diritto alla provvigione solo i mediatori che sono iscritti ora nel ruolo e in futuro nel registro imprese o nel rea tenuti sempre dalla camera di commercio.
Maurizio Pesenti
1 commento:
Il Mercato è in crisi e sono sempre di più gli abusivi per necessità, molti infatti sono gli agenti regolari che si cancellano dal registro delle imprese per continuare a lavorare in maniera saltuaria e più economica.
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